Tribunale di Vicenza – Concordato preventivo e composizione della crisi da sovraindebitamento: necessario integrale pagamento in entrambe le procedure dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.

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Data di riferimento: 
11/10/2016

 

Tribunale di Vicenza 11 ottobre 2016 - Pres. Rel. Borella.

 

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - Accordo con i creditori – Tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea – Pagamento integrale, tutt’al più dilazionato – Previsione necessaria - Concordato preventivo – Transazione fiscale – Interpretazione autentica – Analoga ineludibile previsione.

 

 Ai sensi del disposto dell’art. 7, primo comma, della legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificato dall’art. 18 del d. l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni  in l. 17 dicembre 2012 n. 221, secondo il quale, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con riferimento alla possibilità di stipulare un accordo con i creditori dell’imprenditore non fallibile o del consumatore non imprenditore, “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento“. Tale norma, prevista per il concordato “minore”, può essere intesa come di interpretazione autentica delle norme di cui all’art. 182 ter, primo comma, L. F.  relativa al concordato preventivo, ragion per cui anche in quella sede  il proponente dovrà tenere conto della  necessita che detti tributi trovino totale capienza, seppur dilazionata, nell’attivo che si prevede di porre a disposizione dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/161021184300.PDF

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: