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Tribunale di Udine,  23 novembre 2015 – Pres. Dott. Venier, rel. Dott. Zuliani

 

Nell’ambito del giudizio di ammissione allo stato passivo, la pronuncia del G.D. che ammetta il credito in misura maggiore rispetto al petitum, disconoscendo l’efficacia estintiva di pagamenti che il creditore ha inteso trattenere chiedendo l’ammissione per un minor credito, incorre nel vizio di ultrapetizione, violando i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, valevoli anche nel procedimento di accertamento del passivo.

 

Ove il G.D. ammetta al passivo, in conformità al richiesto, il minor credito insinuato dal creditore dedotti pagamenti parziali, la pronuncia siffatta non preclude al curatore la possibilità di impugnare i suddetti pagamenti in via revocatoria, poiché non si crea un giudicato endofallimentare che investe l’opponibilità alla massa dei fatti estintivi.

 

Ove il G.D. ammetta il credito in misura maggiore rispetto a quanto richiesto, negando l’efficacia di fatti estintivi dedotti dal creditore, sussiste l’interesse del creditore ad impugnare tale provvedimento – pur viziato da ultrapetizione – poiché, diversamente, questo sarebbe idoneo a passare in giudicato endofallimentare, privando il creditore della possibilità di far valere i suddetti fatti estintivi in un eventuale successivo giudizio recuperatorio intentato dal curatore.