Tribunale di Udine – Concordato preventivo: limiti del giudizio di convenienza del tribunale e competenze di attestatore e commissario in relazione agli illeciti di carattere penale inerenti la gestione dell’impresa.
Tribunale di Udine, 23 aprile 2015 – dott. Alessandra Bottan, presidente – dott. Andrea Zuliani, giudice – dott. Lorenzo Massarelli, giudice rel.
Concordato preventivo – Convenienza - Limiti della valutazione del Tribunale.
Concordato preventivo - Segnalazione di illeciti penalmente rilevanti antecedenti alla domanda - Competenza dell’attestatore - Insussistenza
Concordato preventivo - Segnalazione di illeciti penalmente rilevanti antecedenti alla domanda - Competenza del commissario giudiziale - Sussistenza
Concordato preventivo – Artt. 223 e 216 terzo co. L.F. – Concorso in bancarotta preferenziale - Applicabilità
Qualora le critiche mosse ad un concordato riguardino alla fin fine la convenienza di accettarlo (nelle sue oggettivamente limitate capacità satisfattorie e probabilità di successo) a fronte di scenari alternativi, il tribunale non può esprimersi su tali aspetti, perché la convenienza e l’opportunità di accettare la proposta sono rimesse per legge alla sola valutazione dei creditori. Essi soli infatti sono chiamati a decidere se accettare un piano che offre qualche possibilità di parziale soddisfazione (ma senza sicurezza alcuna) a fronte di scenari alternativi di certa insoddisfazione. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
Non spetta all’attestatore esporre dati sulla correttezza delle precedenti gestioni dell’impresa in concordato, sull’esistenza di atti di frode ex art. 173 l.f. o su eventuali azioni revocatorie o risarcitorie esercitabili, a meno che non siano esposte come parte integrante del piano. Tali aspetti dovranno piuttosto essere oggetto delle indagini del commissario giudiziale e della sua relazione ex art. 172 l.f., onde consentire ai creditori di valutare quali possano essere gli scenari alternativi all’approvazione del concordato ed i loro effetti.(Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
Nel concordato (art. 236 secondo comma l.f.) sono applicabili gli artt. 223 e 216 terzo comma l.f. , con possibilità di ritenere concorrenti estranei nel reato di bancarotta fraudolenta preferenziale (assieme agli organi societari) i soggetti (finanziatori interni) che abbiano ottenuto restituzioni di somme conoscendo l’insolvenza, con preferenza e a danno degli altri creditori. ((Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
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