Tribunale di Bergamo - Apposizione dei sigilli e tutela del proprietario dell‘immobile all’interno del quale si trovano i beni nella disponibilità della procedura fallimentare.

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Data di riferimento: 
08/08/2014

Reclamo ex art. 36 L.F.

Tribunale di Bergamo 8 agosto 2014, dott. Vitiello

Procedura fallimentare – Apposizione dei sigilli – Tutela del proprietario – Strumento utilizzabile.

L’apposizione dei sigilli da parte del curatore conformemente alle prescrizioni contenute nella sentenza dichiarativa di fallimento  integra una misura temporanea del tutto legittima che risponde ad una funzione cautelare, diretta ad impedire la sottrazione di beni del fallito nel lasso di tempo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la redazione dell’inventario. In tale prospettiva il diritto soggettivo del proprietario del bene all’interno del quale si trovano i beni nella disponibilità della procedura può giustificatamente subire una compressione, del tutto temporanea, giustificata dalla valutazione comparativa degli interessi in gioco. Da ciò discende che l’apposizione dei sigilli effettuata dalla curatela non integra alcuna violazione di legge e che la tutela del diritto soggettivo oggetto della limitazione derivante dall’apposizione dei sigilli non può realizzarsi con lo strumento di cui all’art. 36 l. fall, considerato che, tra l’altro, il giudice delegato non potrebbe imporre al curatore un comportamento diverso da quello indicato nella sentenza di fallimento, emessa dal tribunale in composizione collegiale. Lo strumento che realizza la tutela del diritto del proprietario limitato nella facoltà di accesso ai locali è pertanto la domanda di cui all’art. 103 l.fall., la cui sede di valutazione è l’udienza di accertamento del passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: