Tribunale di Roma – Concessionario della riscossione in Amministrazione Straordinaria - Persistenza della natura privilegiata del credito tributario dell'ente locale in sede di insinuazione al passivo.
Tribunale di Roma 14 luglio 2014 – Estensore Solaini
Credito tributario dell'ente locale – Pagamento del contribuente a mani dell'esattore – Estinzione dell'obbligazione – Non sussiste – Art. 2752 c.c. e ratio legis.
Credito tributario dell'ente locale – Privilegio – Esattore – Persistenza della natura privilegiata del credito.
Appare rilevante per dirimere il tema della “persistenza” della natura privilegiata del credito tributario dell’ente locale, che trova fondamento in generale nell’art. 2745 c.c. e nello specifico nell’art.2752 u.c., c.c., stabilire se il pagamento del contribuente-debitore a mani dell’esattore estingua l’obbligazione dell’ente facendone sorgere un’altra ex novo nei confronti dell’esattore. In altri termini, occorre stabilire se il pagamento fatto all’adiectus solutionis causa costituisca adempimento estintivo dell’intera vicenda obbligatoria, oppure costituisca solo una fase del procedimento di esazione del credito tributario che non esprime effetti sull’esistenza della posizione creditoria originaria dell’ente.
Ai sensi dell’art. 1188 c.c., sembrerebbe certo che l’unico effetto del pagamento è quello di liberare il solvens che adempie al terzo indicato, ma non anche di estinguere totalmente la vicenda obbligatoria, che nel caso di specie e tenuto conto della disciplina pubblicistica esistente, deve necessariamente essere scomposta in varie vicende solutorie. Sembra quindi preferibile la tesi che la natura privilegiata di quel credito debba essere valutata non in relazione al singolo fatto che compone il meccanismo della riscossione, ma essenzialmente in relazione alla ratio legis che, in considerazione dell’esigenza di assicurare all’ente locale le risorse necessarie per l’erogazione dei servizi, attribuisce al credito tale qualità.(Pierluigi Ferrini _ Riproduzione riservata)
Con riferimento al tema se il privilegio riconosciuto all’ente creditore dall’art. 2752, u.c., c.c. debba intendersi riferito al “solo” patrimonio di uno specifico debitore, ovvero al soggetto o ai soggetti che, nei vari momenti della vicenda riscossiva del credito tributario, sono debitori di tale obbligazione, si deve ritenere preferibile la seconda soluzione e, pertanto, tale credito manterrà la sua natura privilegiata anche nei confronti dell’esattore, anche se non debitore in senso stretto, e ciò al fine di garantirne l’incasso da parte dell’ente locale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11441.php
Allegato | Dimensione |
---|---|
TRIBUNALE DI ROMA 14 luglio 2014.pdf | 50.46 KB |