Tribunale di Milano – Mancata indicazione del privilegio e ammissione al passivo del credito in via chirografaria.

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Data di riferimento: 
03/03/2014

Tribunale di Milano, 3 marzo 2014 – Pres., Rel. Macchi.

 

Fallimento – Accertamento dello stato passivo – Domanda di ammissione al passivo – Mancata indicazione del privilegio – Art. 93, comma 3, n. 4), prima parte, L.F. – Operazione interpretativa dei dati enunciati nel ricorso – Esclusione – Ammissione al passivo in via chirografaria.

 

Un credito deve essere ammesso al passivo in via chirografaria, ai sensi dall’art. 93, comma 4, ultima parte, L.F., qualora l’istante si limiti a chiederne l’ammissione senza alcun riferimento al privilegio – non nel senso che non sia stata espressamente invocata una specifica previsione normativa in materia, ciò che non è necessario, bensì nel senso che il tema del privilegio risulta del tutto pretermesso – mancando l’indicazione postulata dall’art. 93, comma 3, n. 4), prima parte, L.F. Infatti, posto che il privilegio si configura quale elemento costitutivo della causa petendi, l’esistenza della domanda relativa al rango privilegiato non può desumersi quale esito di una operazione interpretativa, che valorizzi i meri dati enunciati nel ricorso ex art. 93 L.F., come ad esempio la qualità di avvocato spesa dall’istante e la qualificazione in termini di assistenza e consulenza dell’attività svolta per la società fallita. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]