Corte d’Appello di Trieste – Coordinamento tra concordato preventivo (con riserva) e fallimento.
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Corte d’Appello di Trieste, 18 novembre 2014 – Pres. dott. Drigani, rel. dott.ssa Mulloni
Concordato preventivo – Fallimento – Coordinamento tra procedure – Istanza di ammissione al concordato regolare e non abusiva.
Concordato preventivo – Fallimento – Coordinamento tra procedure – Pendenza del termine per l’impugnazione – Insussistenza.
Il principio di prevalenza del concordato preventivo sul fallimento presuppone che vi sia una domanda di concordato ritualmente presentata e non abusiva, circostanza che non sussiste, ad esempio, ove l’istanza sia presentata solo al termine dell’udienza prefallimentare, all’evidente fine di paralizzare l’attività del creditore istante e ritardare la dichiarazione di fallimento, ove la stessa sia sottoscritta solo dalla parte senza magistero del difensore, quando trattandosi di società risulti sprovvista dell’autorizzazione di cui all’art. 152 l.f. o quando sia sprovvista dei requisiti minimi essenziali di cui all’art. 161, 6° co. l.f. (bilanci degli ultimi tre esercizi ed elenco nominativo dei creditori con i relativi crediti).
Quando il tribunale dichiara l’inammissibilità della domanda di concordato e, subito dopo, pronuncia sentenza di fallimento, non può dirsi pendente – ai fini di sostenere la prevalenza della procedura di concordato rispetto a quella di fallimento, con l'obiettivo di ottenere la revoca del fallimento – alcun termine per l’impugnazione dell’ordinanza di inammissibilità, poiché la stessa è dichiarata espressamente irreclamabile dall’art. 162, 2° co. l.f.