Tribunale di Reggio Emilia – Crediti tributari: l’ammissione con riserva del Giudice Delegato e la sussistenza della giurisdizione tributaria.

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Data di riferimento: 
26/03/2014

Tribunale di Reggio Emilia, Sez. I civ., decr., 26 marzo 2014, Pres. Savastano, Rel. Fanticini.

Accertamento del passivo - Insinuazione al passivo – Regola generale – Sindacato del Giudice Delegato – Crediti tributari – Eccezione alla regola generale – Giurisdizione tributaria.

Artt. 87 e 88 D.P.R. 602/1973 – Coordinamento tra giurisdizioni – Contestazioni sulla sussistenza del credito - Credito tributario – Sindacato sottratto al Giudice Delegato – Ammissione con riserva – Giurisdizione tributaria – Rimozione della riserva  – Eccezione di decadenza.

Ammissione al passivo – Agente della riscossione – Domanda sulla base del ruolo – Mancata notifica della cartella di pagamento – Irrilevanza – Non rischio di azioni esecutive individuali.

In sede di insinuazione al passivo, mentre per regola generale l’accertamento dei crediti vantati nei confronti del fallito deve avvenire con le forme prescritte dagli artt. 93 ss. l. fall., la sussistenza dei crediti tributari e le eccezioni sollevate rispetto alla pretesa creditoria di natura fiscale sono attratte alla giurisdizione tributaria. Nel combinato disposto degli artt. 87, comma 2, e 88, comma 1, D.P.R. 602/1973 si delinea infatti il coordinamento tra le giurisdizioni ed, in caso di contestazioni sulla sussistenza del credito azionato dall’Agente della Riscossione, è eccezionalmente sottratto al Giudice Delegato il sindacato ex art. 95, comma 3, l. fall. sulla fondatezza delle contestazioni: le norme impongono al G. D. di ammettere il credito con riserva, in quanto tutte le questioni sono demandate alla giurisdizione tributaria. All’esito della decisione da parte del Giudice Tributario o una volta decorso, per il Curatore, il termine ex art. 21 D. Lgs. 546/92  dalla conoscenza legale dell'atto per adire tale giudice, il Giudice Delegato provvede sulla riserva (rimuovendola in caso di conferma delle ragioni del Fisco).  Non si sottrae a tale sistema l'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.P.R. 602/73 che non opera automaticamente ma deve essere eccepita e fatta valere mediante tempestiva impugnazione. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Laddove, come in caso di fallimento, non vi sia il rischio di azioni esecutive individuali, stante il divieto ex art. 51 l. fall., e occorra procedere alla liquidazione concorsuale, la notificazione della cartella di pagamento da parte del creditore, ex art. 25 del D.P.R. 602/73, si rende superflua ai fini dell’ammissione al passivo del fallimento. Pertanto, l’Agente della Riscossione può avanzare la domanda di ammissione al passivo sulla base del ruolo, prescindendo dalla notifica della cartella predetta (atto successivo alla formazione del ruolo e consistente nella intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo sotto pena di atti esecutivi). (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]