Corte d’Appello di Trieste – Dichiarazione di fallimento su istanza del pubblico ministero.
Reclamo ex art. 18 l.fall.
Corte d’Appello di Trieste, Sez. II civ., sent., 13 maggio 2013, Pres. Drigani, Rel. Cerroni.
Dichiarazione di fallimento su istanza del PM - Segnalazione del Tribunale – Procedura prefallimentare – Notitia decoctionis ex art. 7, n. 2, l.fall. – Trasmissione al PM – Contenuto decisorio - Esclusione – Imparzialità del Giudice.
Art. 7, n. 2, l.fall. – Flusso informativo alla Procura della Repubblica – Interesse pubblico della procedura concorsuale.
Stato di insolvenza – Giudizio sul dissesto – Incapacità a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni – Assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero crediti.
E’ legittima la dichiarazione di fallimento intervenuta su istanza del Pubblico Ministero, inoltrata a seguito di segnalazione compiuta dal Tribunale nell’ambito della procedura prefallimentare. Infatti, la trasmissione al PM della notitia decoctionis non ha alcun contenuto decisorio, nemmeno come esito di una delibazione sommaria, sicché, non essendovi alcuna coincidenza tra il contenuto della segnalazione e l’oggetto della successiva istruttoria conseguente all’iniziativa del PM, non è neppure astrattamente configurabile una violazione dei principi di terzietà e imparzialità del giudice, intesi come sua equidistanza dall’oggetto del giudizio e dalle parti. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
Si veda in punto anche Cass. Sez. Unite 18.04.2013 n. 9409
La ratio dell’art. 7, n. 2, l.fall. va individuata nell’intento di favorire quanto più possibile un ampio flusso informativo alla Procura della Repubblica, in ragione dell’interesse pubblico alla tempestiva instaurazione di una procedura concorsuale ove ne ricorrano i presupposti. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
Lo stato di insolvenza dell’imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell’art. 5, comma 1, l.fall., quali che siano gli inadempimenti su cui si concretizza e i fatti esteriori con cui si manifesta. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
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