Tribunale di Mantova - Concordato preventivo, formazione delle classi, voto del socio accomandante

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Data di riferimento: 
07/03/2013

Tribunale Mantova, 07 marzo 2013 - Pres. Villani - Est. Laura De Simone.

Concordato preventivo - Suddivisione dei creditori in classi - Discrezionalità del proponente - Verifica del tribunale circa la genuinità del voto.

Concordato preventivo - Suddivisione dei creditori in classi - Suddivisione tra istituti bancari e fornitori - Legittimità.

Concordato preventivo - Suddivisione dei creditori in classi - Classe costituita dal solo socio accomandante - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Società in accomandita semplice - Ammissibilità del voto del socio accomandante creditore della società.

Concordato preventivo - Giudizio di fattibilità economica del piano riservato ai creditori.

Nel concordato preventivo la scelta di effettuare una suddivisione dei creditori in classi è rimessa alla discrezionalità dell'imprenditore proponente il concordato e il sindacato del tribunale deve limitarsi a verificare la presenza di omogeneità -per posizione giuridica e/o interesse economico- tra i creditori inseriti nella medesima classe, affinchè il voto espresso a maggioranza sia il più possibile genuino, evitando che il voto delle singole classi possa essere inquinato dalla posizione peculiare di taluno dei creditori. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo con suddivisione dei creditori in classi è del tutto legittima la collocazione in classi diverse di istituti bancari e fornitori, essendo differente e meritevole di valorizzazione la posizione soggettiva di chi eroga credito rispetto ai fornitori di beni e servizi, differenziandosi sia per struttura imprenditoriale che per diversa capacità di sopportare un differimento nei pagamenti oltre che, di regola, per dimensione dei crediti. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo di una società in accomandita semplice con suddivisione dei creditori in classi è corretta la costituzione di una classe costituita dal solo socio accomandante, quale creditore della società, posto che l'accomandante della società è portatore di un interesse economico rispetto all'approvazione del concordato differente da quello degli altri creditori e quindi è indispensabile che il suo voto sia espresso separatamente, mediante l'isolamento in un'apposita classe. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)

Il socio accomandante di società in accomandita semplice ammessa al concordato preventivo, se creditore della società, può essere ammesso al voto non operando la previsione dell'art. 177 ul.co. L.F. che costituisce norma eccezionale soggetta ad interpretazione restrittiva, non suscettibile, pertanto, di interpretazione analogica. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo pertiene esclusivamente ai creditori il giudizio di fattibilità economica del piano, inteso quale l'opinabile giudizio prognostico circa la realizzabilità in concreto dell'attivo prospettato. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Laura De Simone

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]