Risoluzione Agenzia delle Entrate - Concordato preventivo - Decreto di omologazione ed imposta di registro

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Il decreto di omologazione del concordato preventivo deve essere tassato applicando l'imposta di registro in misura proporzionale (3 per cento), in considerazione della situazione soggettiva attiva di natura patrimoniale, che prescinde da antecedenti vincoli obbligazionari tra l'imprenditore e i creditori. Ovviamente, per il principio di alternatività Iva/Registro, sarà invece dovuta in misura fissa relativamente alle disposizioni del provvedimento relative al pagamento di corrispettivi per cessioni di beni o prestazioni di servizi rientranti nell'ambito di applicazione Iva. Questo, in sintesi, il chiarimento contenuto nella risoluzione allegata, in risposta a un'istanza di interpello con la quale un contribuente solleva dubbi interpretativi sul corretto regime di tassazione conseguente all'atto di omologazione del concordato preventivo. La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, ripercorrendo l'iter logico attraverso il quale le disposizioni che si succedono nel tempo si pongono in rapporto di relazione, dipana le perplessità opposte dal contribuente precisando che l'applicazione dell'imposta di registro è calcolata in base alla situazione soggettiva attiva di natura patrimoniale consequenziale al decreto di omologa, ossia al provvedimento che, definendo il procedimento concordatario, relaziona l'obbligatorietà degli effetti a una situazione soggettiva nuova non diretta a presidiare gli originari diritti sostanziali di credito. La tesi conferma un orientamento consolidato (circolare 35/1991) che ha trovato, nel tempo, conforto giurisprudenziale nelle pronunce della Suprema corte (sentenze 681/1986, 5769/1990, 18435/2005).
(Commento tratto dal Sole 24 Ore)

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