Tribunale di Udine – Saldo negativo derivante da operazioni di fido regolate in c/c e prova del credito della banca.

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Data di riferimento: 
07/12/2012

Tribunale di Udine, 07 dicembre 2012 - dott. Alessandra Bottan Griselli, Presidente - dott. Gianfranco Pellizzoni, Relatore

Contratto di anticipazione all'esportazione garantito da pegno su fatture (di crediti) - Contratti di anticipazione bancaria regolati in conto corrente - Pegno a favore della banca - Conto corrente bancario o di corrispondenza - Contratto innominato misto di mandato, delegazione e deposito - Istanza di insinuazione al passivo - Produzione contratti e contabili di accredito - Prova del credito - Insufficienza documentazione allegata - Opposizione allo stato passivo - Deposito estratti conto del conto corrente di corrispondenza

Deve ritenersi pienamente legittimo il provvedimento del Giudice Delegato di rigetto dell'istanza di insinuazione al passivo presentata dalla banca, per un credito relativo ad una serie di somme inerenti a contratti di anticipazioni all'esportazione garantite da pegno su fatture (di crediti) accreditate sul conto corrente di corrispondenza intrattenuto dalla società fallita presso il medesimo istituto di credito, nell'ipotesi di mancata allegazione all'istanza dei relativi estratti conto: solo con tale produzione pertanto è possibile documentare il credito, girato a sofferenza, derivante dalla mancata restituzione dell'anticipazione, con la quantificazione altresì degli interessi e delle spese di estinzione dell'operazione. Il mero accreditamento della somma sul conto corrente, infatti, non dimostra la sussistenza del credito della banca, essendo necessario documentare il mancato incasso delle somme portate dalle fatture cedute e l'addebito della relativa posta sul conto. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Quando l'opponente venga ammesso al passivo solo sulla base della documentazione prodotta in sede di opposizione, le spese del giudizio non possono gravare sulla curatela, ma devono quantomeno essere compensate, dovendo essere valutata la condotta dell'opponente e la sua eventuale responsabilità nel aver dato causa al giudizio in questione. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]