In www.unijuris.it - voci accordi di ristrutturazione e concordato preventivo..

Versione stampabileVersione stampabile

Tribunale di Asti, 24 settembre 2012 - Ammissibilità di un concordato preventivo di gruppo - Competenza - Obblighi informativi.

È ammissibile un concordato preventivo di gruppo ( o anche un accordo di ristrutturazione dei debiti di gruppo ) quand'anche ciascuna società presenti un piano unitario ed una proposta unitaria, che sia rivolta a tutti i creditori delle società coinvolte, salva la successiva separazione di ciascuna massa e l'approvazione separata da parte dei creditori di ciascuna società.

Nell'ipotesi in cui sia stata volta una domanda di ammissione al concordato preventivo senza piano, ai sensi dell'art. 161 VI° comma L.f., può essere posto a carico delle ricorrenti l'obbligo di depositare con cadenza mensile ad iniziare dal trentesimo giorno dopo il deposito del decreto, una relazione avente ad oggetto l'aggiornamento della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle imprese.