Le modifiche apportate dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con legge n. 143/2012.
In http://unijuris.it/node/1472 è allegato il file con indicate in grassetto le norme modificate dall'art. 33 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 pubblicato in G.U. 26.06.2012 (decreto sviluppo) ed in giallo le norme modificate dalla successiva legge di conversione n. 143/2012 pubblicata in G.U. in data 11.08.2012.
Da notarsi la rilevanza della modifica apportata all'articolo 178 l.f. nella parte in cui, con riferimento al quarto comma del medesimo articolo, si è stabilito il principio del silenzio/assenso nel computo delle maggioranze previste per l'approvazione del concordato preventivo.
Da notarsi anche la rilevanza di quanto previsto dall'art. 168 al terzo comma laddove si precisa che le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso ex art. 161 quinto comma nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Va segnalato, al riguardo, che il ricorso ex art. 161 quinto comma è anch'esso una novità apportata dal decreto "sviluppo".