In www.unijuris.it - Voce: Rimesse in conto corrente.

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Tribunale di Udine, 16 aprile 2012 - dott. Francesco Venier

Ai fini della revocabilità delle rimesse su conto corrente bancario, la distinzione tra rimesse aventi natura solutoria (effettuate su conto scoperto) e rimesse aventi natura meramente ripristinatoria (effettuate su conto soltanto passivo) mantiene la sua rilevanza anche nell'alveo della nuova normativa.

Quando la banca procede alla revoca dell'affidamento, ogni rimessa successiva costituisce un pagamento parziale che interviene su un conto non più meramente passivo, bensì scoperto ed è pertanto revocabile, se produce l'effetto di ridurre in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria.