SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - TRIBUNALE COMPETENTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

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Data di riferimento: 
11/07/2008

Ai fini della determinazione del Tribunale competente a dichiarare di fallimento, la quale va operata con riferimento al luogo della sede principale dell'impresa, intesa come sede reale di questa, sussiste una presunzione "juris tantum" di coincidenza tra la sede legale e quella effettiva, presunzione che può essere superata solo con il raggiungimento della prova che la sede effettiva, cioé il luogo in cui é esercitata l'attività direttiva ed amministrativa dell'impresa, sia situata o sia stata trasferita altrove, ovvero della prova del carattere meramente fittizio o formale della sede legale.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]