ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA - IMMEDIATA ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA ED ECCEZIONI DEL CONVENUTO
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 23/07/2008 - 16:05
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Data di riferimento:
22/01/2008
Processo societario - Istanza di fissazione udienza - Termine per la notifica - Applicazione degli ulteriori termini di cui all'art. 8 d. lgs. 5/03 - Esclusione.
L'attore che non intende replicare alla memoria avversaria ha l'onere di notificare l'istanza di fissazione dell'udienza nei venti giorni dalla notifica di tale scritto, così come prescritto dall'art. 8, comma I, non essendo applicabili a tale ipotesi gli ulteriori termini previsti dal quarto comma di detto articolo, la cui funzione, dopo la modifica operata dal d. lgs. 310/04 è solo quella di prevedere la sanzione dell'estinzione del processo per l'inutile decorso dei termini.
(provvedimento e massima tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)
Uffici Giudiziari:
Concetti di procedura societaria:
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]