SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISA - NULLITA' DELLA CITAZIONE
Atto di citazione - Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda mediante richiamo ad analoghe controversie - Nullità Sussistenza - Integrazione della domanda ex art. 164 cod. proc. civ. - Processo societario - Esclusione.
Non è consentito assolvere all'onere prescritto dall'art. 163, comma 1 n. 4 cod. proc. civ. (esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda) mediante il solo richiamo a fattispecie analoghe oggetto di altre controversie riportate in atti prodotti in causa. In detta ipotesi, deve essere dichiarata la nullità dell'atto di citazione e, nell'ambito del processo societario, la nullità non può essere sanata mediante ricorso alla norma di cui all'art. 164, comma 5, cod. proc. civ., essendo l'istituto incompatibile con tale tipo di processo.
(Provvedimento e massime tratti dal sito on line http://www.ilcaso.it/)
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