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Concordato Preventivo e Transazione fiscale - Presupposti per l'ammissibilità della proposta.
Tribunale di Udine, 15 giugno 2011 - dott. Alessandra Bottan presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni giudice, dott. Mimma Grisafi Giudice rel.
Le disposizioni regolamentari che relativamente alla possibilità della transazione fiscale hanno previsto per i crediti contributivi ed assistenziali ( ex art 3 del D.M. 4/8/2009) che la proposta di concordato preventivo, per poter essere accettata dagli enti previdenziali ed assistenziali, deve prevedere anche il pagamento integrale dei crediti privilegiati per contributi dovuti all'INPS per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (artt. 2753-2778 n.1 cc), dei crediti privilegiati per premi dovuti all'INAIL e il pagamento non inferiore al trenta per cento di tutti i crediti chirografari di INPS e INAIL, non possono essere considerate mere "norme di azione", ossia rivolte alle sole amministrazioni pubbliche interessate, per imporre un certo voto nell'ambito del concordato, ma sono vere e proprie norme imperative che impongono, in funzione dell'interesse pubblico sotteso, dei precisi limiti all'imprenditore che proponendo un concordato preventivo, oltre ad un pagamento parziale dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, intenda ottenere il consolidamento della propria posizione debitoria e la definizione del contenzioso anche relativamente ai debiti E' pertanto inammissibile una domanda di concordato preventivo che non sia conforme alle previsioni della predetta normativa.