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Trib. Napoli- Int. Fin.- Titoli Argentina, legittimazione ad agire, contratto quadro, norme sopravvenute e nullità.

Tribunale Napoli, 30 dicembre 2010 - Pres. Minisci, est. Suriano.

Il conferimento di una mandato ad un'associazione volta a prestare attività di assistenza e consulenza in favore di investitori in titoli di emittenti argentini, per la rappresentanza nelle trattative sui crediti derivanti dagli stessi, non costituisce causa di impedimento all'avvio di separate azioni giudiziarie da parte dei mandanti attori. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
30/12/2010
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Trib. Mantova - Int. fin.- Obbligazioni Argentina, obblighi informativi e adeguatezza.

Tribunale Mantova, 2 novembre 2010 - - Pres. est. Bernardi.

La forma scritta ad substantiam è richiesta solo per il contratto quadro: non è pertanto nullo l'ordine di negoziazione non impartito per iscritto. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L'art. 29 del reg. Consob n. 11522/98 impone all'intermediario di informare il cliente anche circa le ragioni per le quali l'operazione è da considerarsi inadeguata, non essendo invece sufficiente un avvertimento generico ed espresso in termini di mera eventualità. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
02/11/2010
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Trib. Ravenna- Int. Fin.- Forma dell’ordine di negoziazione, invio telematico e firma digitale.

Tribunale Ravenna, 29 maggio 2010 - Pres. Lacentra, est. Vicini.

Al pari del contratto-quadro, anche i singoli ordini di negoziazione danno luogo alla formazione di contratti che hanno per oggetto servizi di investimento: essi devono pertanto rivestire la forma scritta ai sensi dell'art. 23, co. 1, T.U.F. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
29/05/2010
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Trib. Piacenza - Int. Fin. – Obbligazioni Cirio Finance Luxembourg, profili di responsabilità e danno.

Tribunale Piacenza, 30 novembre 2010

La violazione delle norme che impongono all'intermediario obblighi informativi non comporta la nullità dell'ordine di negoziazione, non incidendo sul momento genetico del contratto o sulla sua struttura, ma sulla sua esecuzione e sul corretto svolgimento dei rapporti tra le parti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
30/11/2010
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Trib. Bari – Int. Fin.- Bond Argentina, obblighi informativi e adeguatezza dell’operazione.

Tribunale di Bari, 9 novembre 2010 - Pres. dott. F.Lucafò, est. dott. V.Lenoci

Gli obblighi informativi e il dovere di valutare l'adeguatezza dell'operazione sussistono in capo all'intermediario anche nell'eventualità in cui il cliente rifiuti di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento perseguiti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
09/11/2010
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Trib. Torino- Int. Fin.- Obbligazioni Lehman Brothers, obbligo di informazione c.d. continuativa, risarcimento del danno.

Tribunale di Torino, 22 dicembre 2010 - dott.ssa Stefania Tassone

L'art. 21 T.U.F. in correlazione all'art. 28 del reg. Consob n. 11522/98, ratione temporis applicabile, prevede in capo all'intermediario un obbligo di informativa sulla natura e sulle caratteristiche del titolo che si estende unicamente fino al momento dell'investimento. Non grava invece sull'intermediario l'obbligo di monitorare l'andamento del titolo al fine di informare l'investitore delle eventuali perdite di valore del titolo verificatesi dopo l'acquisto. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
22/12/2010
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Trib. Trani-Barletta- Int. fin.- Fondatezza dell’azione cautelare e segnalazione illegittima del debito a sofferenza.

Tribunale Trani - Barletta, 07 dicembre 2010 - - Est. Mancini.

La banca è obbligata a segnalare il credito alla Centrale Rischi una volta rilevati tutti i presupposti per considerarlo in sofferenza; tuttavia è rimesso alla discrezionalità della banca valutare se sussistono tali presupposti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
07/12/2010
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

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