Art. 109 - Maggioranza per l'approvazione del concordato., Art. 236. - Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata

Tribunale di Benevento – Concordato preventivo: deve ritenersi consentito che il creditore che abbia già espresso il suo voto nel corso dell'adunanza, possa nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale modificarlo.

Tribunale di  Benevento, 05 dicembre 2018 - Pres. Michele  Monteleone,  Est. Michele  Cuoco

Concordato preventivo - Adunanza - Creditore che abbia espresso il suo voto nel corso della stessa - Successiva modifica della scelta operata -  Comportamento consentito entro i venti giorni dalla chiusura del verbale - Ragioni.

Data di riferimento: 
05/12/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]