Art. 28 - Trasferimento del centro degli interessi principali., Art. 1. - Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.

Corte di Cassazione (11292/2021) – Spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo la competenza alla dichiarazione di fallimento di una farmacia, nonostante questa svolga un servizio pubblico.

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 29 aprile 2021, n.11292 – Primo Pres. Camilla Di Iasi, Rel. Lina Rubino.

Farmacia privata – Attività d'impresa – Insolvenza – Dichiarazione di fallimento – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento – Svolgimento di un pubblico servizio – Irrilevanza -  Competenza del giudice amministrativo – Esclusione.

Data di riferimento: 
29/04/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]