Art. 16 - Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti., Tribunale di Verona

Tribunale di Verona – Accesso alla composizione negoziata: la revoca o sospensione degli affidamenti bancari può essere dalla banca disposta solo in presenza di un giustificato motivo da comunicarsi per iscritto al ricorrente.

Tribunale Ordinario di Verona, 22 gennaio 2024 (data della pronuncia) – Giudice Monica Attanasio.

Composizione negoziata della crisi d'impresa - Rapporti con banche e intermediari finanziari - Revoca o sospensione degli affidamenti – Effetto non immediato – Possibilità comunque da parte di quelli di avvalersene – Necessità che comunichino per iscritto all'imprenditore le ragioni della loro iniziativa – Conseguenze che derivano da tale omissione.

Data di riferimento: 
22/01/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]