Tribunale di Mantova – Le modifiche della proposta di composizione della crisi mediante accordo con i creditori non sono ammissibili se intervenute dopo che in sede di votazione non si è raggiunta la maggioranza necessaria di cui all’art. 11 L. 3/2012 n
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 24/06/2020 - 16:24Tribunale di Mantova, Uff. Fallimentare, 25 maggio 2020 – Giudice Mauro P. Bernardi.
Sovraindebitamento – Accordo con i creditori – Esito negativo della votazione – Debitore - Formulazione di una proposta migliorativa - Istanza di concessione di un termine – Inaccoglibilità.