Art. 160. - Presupposti per l'ammissione alla procedura., Corte d'Appello di Genova

Corte d'Appello di Genova – In caso di revoca dell'omologazione di un concordato preventivo e conseguente fallimento l'assuntore non è tenuto a pagare i professionisti che avevano assistito il debitore.

Corte d'Appello di Genova, Sez. II civ., 26 ottobre 2021 – Pres. Carmela Alparone, Cons. Rel. Maria Laura Morello, Cons. Angela Latella.  

Concordato preventivo – Omologazione – Revoca – Obblighi dell’assuntore nei confronti dei creditori – Insussistenza – Professionisti che avevano assistito il debitore – Compenso loro spettante – Obbligo di pagamento gravante sull'assuntore – Esclusione – Fondamento.

Data di riferimento: 
26/10/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte d'Appello di Genova – Concordato preventivo: pagamento integrale, in deroga al principio della gradazione dei privilegi, dell’IVA e delle ritenute operate e non versate, senza fare ricorso a finanza esterna.

Corte d'Appello di Genova 28 luglio 2015 - Pres. Bonavia, Est. Bruno.

Proposta di concordato preventivo - Patrimonio del debitore – Destinazione delle risorse – Pagamento dei crediti privilegiati e chirografari -  Principio della gradazione dei crediti – Rispetto  necessario.

Data di riferimento: 
28/07/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]