Corte di Cassazione (4340/2020) – Revocabilità del pagamento effettuato da soggetto poi fallito al consulente cui aveva conferito l'incarico di valutare la possibilità del ricorso a concordato, nel caso quella procedura non venga poi attivata.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 30/10/2020 - 09:42Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4340 – Pres. Est. Guido Federico.
Pagamento effettuato da soggetto poi fallito – Remunerazione di suo consulente – Attività effettuata una tantum ante fallimento – Servizio svolto – Contenuto - Esame di fattibilità di una domanda di concordato – Successivo mancato accesso a quella procedura – Ipotesi non rientrante tra le esenzioni previste dall'art. 67, terzo comma, L.F. - Articoli f) e g) in particolare - Revocabilità di tale pagamento.