Corte di Cassazione (36544/2021) – Liquidazione coatta amministrativa e prestazione d'opera professionale: non spetta il privilegio ex art. 2751 bis, n. 2 c.c. al credito da indennizzo contrattualmente dovuto dall'ente per il recesso anticipato.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 13/12/2021 - 09:57Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 novembre 2021, n. 36544 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Ferro.
Liquidazione coatta amministrativa – Contratto d’opera professionale – Recesso anticipato dell'ente – Previsione del riconoscimento di un indennizzo – Stato passivo – Ammissione - Spettanza del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2 c.c. - Esclusione - Fondamento.