bancarotta, Art. 248 - Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale.

Tribunale di Padova – Ammissione all’esdebitazione del fallito, condannato per il reato di bancarotta fraudolenta a seguito di patteggiamento, che abbia soddisfatto parzialmente i creditori concorsuali.

 

Tribunale di Padova 09 febbraio 2013 -Pres. Santinello, Est. Maiolino.

 

Fallimento – Reato di bancarotta fraudolenta – Condanna a seguito di patteggiamento – Unico indizio utile - Esdebitazione – Ammissibilità.

 

Fallimento – Esdebitazione –– Creditori concorsuali - Necessaria soddisfazione anche parziale – Interpretazione dell’art. 142, secondo comma L.F. – Insoddisfazione totale di alcuni creditori – Irrilevanza.

 

Data di riferimento: 
09/02/2013
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]