revocatoria, Art. 226 - Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva.

Corte di Cassazione (8977/2019) – L’art. 71 L.F., abrogato dal d. lgs. 5/2006, prevedeva la possibilità per il soccombente in revocatoria che avesse reso quanto ricevuto, di essere ammesso tardivamente al passivo ma non gli riconosceva altre tutele.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 marzo 2019, n. 8977 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Eduardo Campese.

Fallimento – Azione revocatoria - Soggetto soccombente – Restituzione di quanto ricevuto dal fallito – Art. 71 L.F., abrogato ex d.lgs. n.5 del 2006 – Possibile applicazione ratione temporis – Effetto - Insinuazione tardiva al passivo – Ammissibilità – Non previsione di altre forme di tutela – Non imputabilità del ritardo – Irrilevanza – Possibile partecipazione ai soli riparti post ammissione.

Data di riferimento: 
29/03/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]