Tribunale di Bologna – Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: la durata dell'incarico dell'esperto nominato in sede di composizione negoziata rileva per stabilire quale sia la percentuale di adesione richiesta per l'omologazione.

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Data di riferimento: 
30/01/2024

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 30 gennaio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Michele Guernelli, Rel. Antonella Rimondini, Giud. Alessandea Mirabelli.

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa - Percentuale richiesta per l'omologazione – Durata dell'incarico conferito all'Esperto – Incidenza -Verifica determinante.

Composizione negoziata – Istanza di conferma di misure protettive e di autorizzazione a contrarre finanziamenti – Proposizione - Durata dell’incarico dell’esperto e conseguentemente della procedura – Prorogabilità ex lege – Fondamento - Riconoscimento al giudice della tempistica necessaria per decidere di quelle richieste.

Composizione negoziata – Proroga ex lege della durata della procedura e dell'incarico dell'esperto – Possibile ulteriore proroga su richiesta di “tutte le parti” come accettata dall'Esperto – Significato di quella espressione in termini di soggetti interessati.

Composizione negoziata – Durata massima dell'incarico dell'esperto – Rapporto con quella delle misure protettive – Legislatore - Previsione di un allineamento necessario – Esclusione – Ragione sottostante.

Ai fini del rispetto della percentuale di adesione necessaria perché accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa possano risultare omologabili ed, in particolare, per accertare che la percentuale di adesione del 75% dei creditori appartenenti a ciascuna categoria, prevista dall'art. 61, secondo comma, lettera c), C.CI., possa ridursi al 60%, risulta necessario ai sensi dell'art. 23, secondo comma, lettera b), C.C.I. che il raggiungimento dell'accordo risulti dalla relazione finale dell'Esperto all'esito delle trattative esperite in sede di composizione negoziata. Al riguardo, occorre pertanto, per verificare a quale percentuale si debba fare riferimento per decidere se un tale accordo risulti regolarmente concluso, muovere dall’esame dell’art. 17, VII comma, C.C.I. ai sensi del quale “l’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di una sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all’art. 12, comma 1. L’incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale ai sensi degli artt. 19 e 22. In caso di sostituzione dell’esperto o nell’ipotesi di cui all’art. 25, VII comma, CCI il termine di cui al primo periodo decorre dall’accettazione del primo esperto nominato”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In sede di composizione negoziata con contestuale richiesta di misure protettive ex art. 18 C.C.I., il deposito, prima della scadenza del termine di 180 giorni di cui all'art. 17, VII comma, C.C.I., da parte dell'imprenditore (in alternativa alla presentazione di un'istanza di proroga della durata dell'incarico dell'esperto da parte di tutte le parti, come da quello stesso accettata), della richiesta di conferma o proroga ex art. 19 C.C.I. di quelle misure o di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l’azienda ex art. 22 C.C.I., è sufficiente per determinare il prolungamento ex lege della composizione negoziata, consentendo così al giudice, in sede di delibazione delle suddette richieste, di verificarne la funzionalità alle trattative intraprese. Non si può peraltro neppure escludere che, nel caso in cui il termine iniziale di 180 giorni scada dopo la definizione dei procedimenti ex art. 19 o 22 CCI, la proroga ex lege sia connessa non alla domanda del debitore, bensì unicamente all’adozione di un provvedimento favorevole, perché solo così si potrebbe ritenere che la prosecuzione sia effettivamente “resa necessaria” e trovi giustificazione negli strumenti di cui agli articoli citati, e quella decisione non risulti pertanto inutiliter data. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’art. 17, VII comma, CCI non pare vietare che ad una proroga di legge possa poi seguire senza soluzione di continuità anche un accordo tra “tutte le parti” per la prosecuzione dell’incarico dell’Esperto. Gli interessati, quindi, potrebbero avvalersi di entrambe le opzioni: una volta esauriti gli effetti della proroga ex lege, l’incarico potrebbe proseguire su base volontaria, ovviamente sempre nel rispetto del limite massimo di durata di 360 giorni. Al riguardo, il riferimento a “tutte le parti”non richiede che la prosecuzione sia domandata da tutti i creditori, in quanto tale espressione va  più correttamente riferita ai soli creditori con i quali le trattative sono ancora in corso, per i quali ha ancora rilievo la prosecuzione dell’incarico dell’esperto al fine di verificare la possibilità di concludere favorevolmente il percorso di risanamento intrapreso dal debitore, essendo, viceversa,  irrilevante il consenso sia di coloro con i quali il debitore abbia già raggiunto un accordo, sia dei creditori che abbiano già definitivamente espresso la volontà di non aderire ad alcuna ipotesi di risoluzione negoziale della crisi.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) In tali casi la durata della prosecuzione dell’incarico dell’esperto, ex art. 17, comma 7, C.C.I. per non oltre 180 giorni e quindi per un totale massimo di 360 giorni sembra svincolata da quella delle misure protettive, per le quali è prevista una durata massima di 240 giorni; in effetti il legislatore ha inteso non imporre un allineamento obbligatorio delle due durate e la ratio di tale diversa regolamentazione va verosimilmente ravvisata nell'intento di contenere nel tempo le limitazioni ai diritti dei creditori, imponendo al debitore di svolgere senza ritardo, anche senza protezione laddove nel frattempo scaduta., le trattative al fine di trovare una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, che può sfociare in una delle opzioni negoziali regolate dall’art. 23, I comma, C.C.I. o, in alternativa, in quelle di cui II comma della medesima norma (incluso l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57, 60, 61 C.C.I.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-30-gennaio-2024-pres-guernelli-est-rimondini

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30811/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Bologna-indica-i-casi-di-prolungamento-ex-lege-della-composizione-negoziata

[con riferimento alla prima massima, in tema di estensione del sindacato del tribunale in sede di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 maggio 2019, n. 12064 https://www.unijuris.it/node/4704; con riferimento alla terza massima: Tribunale di Palermo, 27 luglio 2022  https://www.unijuris.it/node/6457, cfr anche in materia Tribunale di Genova, Sez. VII civ.- Procedure concorsuali, 13 ottobre 2023 - https://www.unijuris.it/node/7293 e Tribunale Parma, 15 Febbraio 2023 - https://www.unijuris.it/node/6810 ].

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza