Tribunale di Napoli Nord - Composizione negoziata: priorità logica della sussistenza di prospettive di risanamento rispetto alla concessione di misure protettive. Incompatibilità con gli strumenti di composizione della crisi ex art. 40 C.C.I.

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Data di riferimento: 
20/12/2023

Tribunale di  Napoli Nord, Sez. III civ., 20 dicembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Michelangelo Potruzziello, Rel. Luciano Ferrara, Giud. Arminio Salvatore Rabuano.

Composizione della crisi – Istanza di conferma di misure protettive – Rigetto - Assenza di prospettive di risanamento – Riscontro da parte dell'esperto – Chiusura della procedura -  Reclamo avverso la mancata proroga di quelle misure – Proposizione in pendenza di un procedimento di concordato preventivo successivamente avviato – Incompatibilità tra procedure – Non possibile riapertura della precedente – Rigetto del reclamo – Mancanza di interessa ad una proroga di quelle misure.

Dal momento che ai sensi dell'art. 25 quinquies C.C.I., in pendenza di un procedimento unitario, l'imprenditore che versi in una condizione di squilibrio non può presentare un'istanza volta all'apertura della procedura stragiudiziale di composizione negoziata della crisi d'impresa ex art. 12 C.C.I., dovendosi servire degli strumenti giudiziali di risoluzione, previsti dalla disciplina del concordato preventivo (nelle sue diverse ed eterogenee formulazioni), deve coerentemente e conseguentemente ritenersi, nell'ipotesi opposta, che, una volta intrapresa l'iniziativa di cui all'art. 44 C.C.I., corredata da apposita ed autonoma istanza di concessione delle misure protettive a norma dell'articolo 54, comma 2, C.C.I., l'imprenditore non possa contestualmente coltivare l'interesse ad una proroga delle misure protettive già a lui concesse nell'ambito di una composizione negoziata dallo stesso precedentemente avviata,  misure che non gli erano poi state confermate dal tribunale onde avverso quella decisione aveva proposto reclamo, o addirittura coltivare l'interesse, ad una riapertura della procedura di composizione negoziata, nelle more archiviata ex art. 17, quinto comma, C.C.I. sulla base della relazione finale dell'esperto che non aveva ravvisato concrete possibilità di risanamento [nello specifico, il Tribunale ha respinto quel reclamo avendo appunto ritenuto di non poter disporre alcuna proroga delle misure protettive già concesse, proprio perché le stesse avrebbero dovuto essere strumentali ad una procedura di composizione negoziata che allo stato non risultava più pendente e non poteva riaprirsi]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30656/CrisiImpresa?La-presentazione-della-domanda-di-concordato-preventivo-preclude-la-prosecuzione-della-composizione-negoziata-e-dunque-la-vigenza-delle-misure-protettive-in-detta-sede-concesse

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza