Tribunale di Napoli Nord – Composizione negoziata: le misure protettive di cui sia richiesta la conferma non può avere ad oggetto beni di proprietà di terzi salvo che siano asserviti all'esercizio dell'attività d'impresa del ricorrente.

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Data di riferimento: 
24/01/2024

Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 24 gennaio 2024 (data della pronuncia) – Giudice Benedetta Magliulo.  

Composizione negoziata – Riconoscimento di misure protettive – Limiti soggettivi fissati dal legislatore.

Le misure protettive, benché di contenuto potenzialmente atipico, come richieste dall'imprenditore in sede di accesso alla composizione negoziata della crisi al fine di consentire una chance di successo alle trattative con i creditori in corso o da proporsi , non possano essere estese oltre i limiti soggettivi fissati dal legislatore e, dunque, non possano essere estese a beneficio di soggetti terzi come i fideiussori, in quanto l’art. 18, comma 1, C.C.I. limita i propri effetti alla protezione del solo patrimonio dell’imprenditore e dei beni con i quali viene esercitata l’attività di impresa; seppure il legislatore abbia escluso, in linea di principio, la protezione del patrimonio personale di terzi, vi ha  ricompreso infatti quei beni che, sebbene non siano nella titolarità dell’imprenditore, siano stati concretamente asserviti all’esercizio della di lui attività di impresa, perseguendo la ratio legis la finalità di preservare i valori aziendali e la loro redditività sul mercato [nello specifico, dal momento che gli immobili nella titolarità dei fideiussori, che avevano proposto opposizione alla conferma delle misure protettive, non erano stati ricompresi tra quelli per i quali l'imprenditore, essendo oggetto di procedure esecutive ed essendo strumentali all'attività d'impresa, ne aveva richiesto il riconoscimento, ma erano dallo stesso stati considerati unicamente come produttivi di frutti da utilizzare, cambiandone, all'esito delle trattative in corso, a suo favore l'attuale destinazione, per il risanamento dell'impresa, il Tribunale ha accolto il ricorso da quello proposto e confermato le misure protettive sul di lui patrimonio immobiliare, disponendo il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati per il termine di centoventi giorni]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-napoli-nord-24-gennaio-2024-est-magliulo

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza