Tribunale di Rimini – Apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore: necessaria previsione dell’accantonamento dei fondi necessari a coprire le spese in prededuzione stimate per il compenso dell’OCC.

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Data di riferimento: 
05/01/2024

Tribunale di Rimini, 05 gennaio 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Silvia Rossi.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Apertura della procedura – Pagamento in prededuzione del compenso dell’OCC come preventivato – Necessaria previsione dell'accantonamento delle somme necessarie – Motivo sottostante.

Ai sensi dell’art. 71, comma 4, C.C.I., con riferimento ad una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore,  stante che, mentre i restanti creditori è previsto siano pagati secondo la tempistica prevista dal piano, il compenso dell’OCC deve essere liquidato dal Giudice solo al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l’omologa, previa verifica che il piano sia stato integralmente eseguito, tenendo conto della diligenza dell’OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, risulta, ai fini dell'apertura di quella procedura, necessario che la proposta preveda l’accantonamento dei fondi necessari a coprire le spese in prededuzione stimate per il compenso dell’OCC, che verranno materialmente corrisposte, appunto, solo al termine della fase esecutiva, previa approvazione della relazione finale e liquidazione del compenso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30518/CrisiImpresa?Ancora-sul-compenso-dell%E2%80%99OCC-nella-ristrutturazione-del-consumatore

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza