Tribunale di Milano – Domanda di concordato semplificato proposta in costanza di un ricorso per liquidazione giudiziale: presupposto perché venga esaminata dal tribunale in via prioritaria.

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Data di riferimento: 
09/01/2024

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 09 gennaio 2024 - Pres. Caterina Macchi, Rel. Francesco Pipicelli, Giud. Sergio Rossetti.

Domanda di concordato semplificato – Proposizione in costanza di ricorso per la liquidazione giudiziale – Esame in via prioritaria - Adeguata disclosure dei creditori – Presupposto necessario – Presenza di un deficit informativo - Non fattibilità del piano – Apertura della liquidazione giudiziale.

In costanza di una domanda di liquidazione giudiziale, il tribunale è facoltizzato ad esaminare in via prioritaria la domanda del debitore, anche di concordato semplificato, diretta a regolare la crisi con strumenti diversi, in applicazione dell’art. 7, comma 2, C.C.I., soltanto ove la medesima non sia manifestamente inammissibile e il piano non sia manifestamente inadeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Risulta essenziale infatti nel procedimento di concordato semplificato, ancora più che nel concordato preventivo “tradizionale”,  in particolare, che il debitore offra al tribunale e ai creditori un corredo informativo serio sulle linee guida economico-finanziarie del piano, almeno sufficienti a consentire l’esercizio consapevole da parte di quelli, che non godono di spazi di interlocuzione di tipo negoziale con il debitore in corso di procedura, quantomeno del potere di opposizione; ciò  indipendentemente dall’operato successivo di altri organi, quali l’ausiliario e/o il liquidatore, che al pari del tribunale non hanno un potere conformativo o “correttivo” della proposta e del piano, ove connotati da un deficit di serietà e concretezza delle loro linee guida fondamentali.

Pertanto, laddove il Tribunale ravvisi l'insanabile carenza del piano di concordato semplificato nell’indicazione degli elementi sostanziali posti alla base della domanda di risanamento, la naturale conseguenza sarà la dichiarazione di irritualità e manifesta inammissibilità della domanda presentata, con conseguente apertura, con diverso capo della medesima sentenza e con unico provvedimento conclusivo, in virtù della riunione e trattazione congiunta dei procedimenti, della liquidazione giudiziale a carico della società debitrice ogniqualvolta sia appunto pendente la relativa istanza presentata da alcuno dei soggetti legittimati ai sensi degli artt. 37 e 38 C.C.I.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-sez-ii-20-dicembre-2023-pres-macchi-est-pipicelli

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30434/CrisiImpresa?I-mezzi-di-tutela-dei-creditori-nel-concordato-semplificato

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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