Tribunale di Bologna – Liquidazione controllata: considerazioni in tema di necessaria inclusione di tutti i beni, determinazione di quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, durata minima della procedura.

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Data di riferimento: 
19/10/2023

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 19 ottobre 2023 – Pres. Michele Guernelli, Rel. Antonella Rimondini, Giud. Maurizio Atzori.

Liquidazione controllata – Contenuto della proposta - Esclusione di un bene oggetto di offerta di acquisto da parte di un terzo – Previsione - Inammissibilità – Ragione sottostante.

Liquidazione controllata - Importo da destinare al mantenimento del debitore e della sua famiglia – Ammontare da determinarsi sin dal momento dell'apertura della procedura – Presupposto non necessario – Quantificazione provvisoria - Possibile modifica anche in un momento successivo.

Liquidazione controllata – Previsione tra l'altro della destinazione ai creditori di quota dello stipendio – Durata minima della procedura – Triennio necessario per ottenere l'esdebitazione – Opzione da privilegiarsi.

Risulta incompatibile con l'effetto di spossessamento del debitore, che si verifica in conseguenza dell'apertura della procedura di liquidazione controllata e che involge necessariamente tutti i beni del sovraindebitato, la proposta del ricorrente di non inclusione tra beni  oggetto di liquidazione di un immobile come interessato a una proposta d'acquisto pervenuta da un terzo interessato, ancorché trattasi di offerta per un prezzo superiore al valore del bene, e nonostante sia previsto il trasferimento di gran parte del ricavato a disposizione della procedura; ciò in quanto l'effettiva consistenza del patrimonio del debitore, così come la convenienza di quella proposta e, nel caso, l'individuazione delle concrete modalità di liquidazione di detto immobile, dovranno essere verificate dal liquidatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore e della sua famiglia non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art, 270 C.C.I. con cui si dispone l'apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto può farsi a tal fine riferimento alle indicazioni contenute nel ricorso e alla valutazione compiuta dall'OCC e può in quella sede provvedersi provvisoriamente sulla base di detti atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, comma 4, lettera b), C.C.I. una volta aperta la procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Pur potendo la procedura di liquidazione controllata proseguire finché tutti i beni non sono liquidati e si sia proceduto al riparto finale, o fino  a quando si verificano gli altri casi previsti per la chiusura della liquidazione giudiziale dall'art. 233 C.C.I., come richiamato dall'art. 276 C.C.I., si deve ritenere che sia interesse del debitore mantenere aperta quella procedura per almeno tre anni, durata che, ai sensi dell'art. 282 C.C.I., rappresenta il limite minimo per poter ottenere, laddove ne sussistano i presupposti, d'ufficio l'esdebitazione; ciò in quanto, se si chiudesse la procedura prima di quella durata, il debitore, non ancora esdebitato, si potrebbe trovare nella condizione di dover rispondere a partire dal momento in cui la chiusura è avvenuta e fino allo scadere del triennio con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori anteriori che non hanno trovato in tutto o in parte soddisfazione nell'ambito della stessa, creditori che nei tre anni, qualora fosse quella la durata prevista, laddove il debitore venga poi esdebitato, potranno trovare soddisfazione solo con le attività (in  particolare con le quote di pensione e stipendio) apprese alla procedura fino a quel momento e non oltre. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata=)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30074/CrisiImpresa?Liquidazione-Controllata%3A-inammissibile-escludere-un-bene-oggetto-di-offerta-di-acquisto

[con riferimento alla terza massima e alla durata prevista della procedura:Tribunale di Padova, 20 ottobre 2022https://www.unijuris.it/node/6575 e, anche in tema di documentazione da prodursi in sede di domanda di accesso: Tribunale di Verona, 20 settembre 2022  https://www.unijuris.it/node/6472].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza