Tribunale di Lucca – Modalità di accertamento del limite minimo di euro 50.000.=, indicato all’art. 268 c.2 CCII per l’apertura della liquidazione controllata.

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Data di riferimento: 
11/10/2023

Tribunale Lucca, 11 Ottobre 2023. Pres. Giuntoli. Est. Capozzi.

Liquidazione Controllata – Apertura – Limite minimo di € 50.000 – Ammontare del solo credito del procedente – Esclusione

Nell’ipotesi in cui il credito dell’istante per l’apertura della liquidazione controllata ammonti ad un importo inferiore al limite minimo di euro 50.000.=, indicato all’art. 268 c.2 CCII, sussistono i presupposti di legge per l’apertura della procedura nell’ipotesi in cui il suddetto limite minimo sia superato considerando l’ammontare complessivo dei debiti emersi all’esito della relativa istruttoria, e non già il solo credito del procedente.

[Nel caso specifico il creditore ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata sulla base di un credito pari ad € 16.783; il tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha accertato sommariamente l’esistenza di situazioneuna debitoria superiore al limite di € 50.000 previsto dalla legge]

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29925/CrisiImpresa?Liquidazione-Controllata%3A-debitoria-minima-per-l%E2%80%99apertura

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza