Corte di Cassazione (7533/2023) – Cessione di azienda bancaria e azione revocatoria fallimentare di rimesse effettuate sul conto corrente della cedente: prova necessaria per ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo alla cessionaria.

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Data di riferimento: 
15/03/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 marzo 2023, n. 7533 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Francesco Terrusi.

Azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie - Avvenuta cessione di azienda bancaria –  Legittimazione passiva - Presupposto perché possa riconoscersi in capo alla banca cessionaria – Avvenuto trasferimento anche delle passività future – Circostanza che deve essere oggetto di prova.

In caso di rimesse su conto corrente a favore di una banca, la cui azienda sia stata poi ceduta ad altra banca, la legittimazione passiva rispetto ad un'azione revocatoria intentata nei confronti della banca cedente, quale beneficiaria in periodo sospetto di tali pagamenti, ben può radicarsi in capo alla cessionaria, per l’elementare ragione che possono essere stato oggetto di trasferimento in sede di cessione pure i debiti futuri derivanti dall'esercizio di un’azione di quel tipo, ordinaria o fallimentare, come poi intentata.

Stante che il conferimento di un'azienda bancaria in un'altra non comporta una successione universale, ma il solo trasferimento dell'azienda stessa, tanto che configura, sotto il profilo processuale, una ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, tale legittimazione passiva sussiste, in relazione a pagamenti eseguiti da debitori poi falliti e di azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela, in capo alla banca cessionaria soltanto ove risulti provato che con l'azienda bancaria siano state trasferite alla stessa tutte le attività e passività aziendali, compresi i debiti futuri eventualmente derivanti da azioni revocatorie, potendosi trattare anche in quel caso di obbligazioni a oggetto determinabile, laddove risultanti ex art. 2560, secondo comma, c.c. dalla contabilità all'atto della cessione [nello specifico, la Corte ha confermato che alla cessionaria non risultavano viceversa essere state trasferite le passività aziendali ed in particolare i debiti futuri che avrebbero potuto conseguire da eventuali azioni revocatorie, in quanto risultava al contrario provato che nel trasferimento del ramo d’azienda non erano stati inclusi i rapporti già prima volturati a sofferenza, rapporti tra i quali si doveva far rientrare per l’appunto il conto corrente sul quale erano successivamente confluite le rimesse oggetto della pretesa revocatoria, che poteva pertanto vedere, come legittimata passiva, solo la banca cedente con lo specifico fine della cartolarizzazione anche dei debiti che ne sarebbero potuti derivare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29694/CrisiImpresa?Azione-revocatoria-di-rimesse-su-conto-corrente-a-seguito-di-cessione-di-azienda-bancaria

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: