Tribunale di Parma – Piano del consumatore: la banca che abbia concesso nel tempo più finanziamenti al sovraindebitato non può proporre opposizione se ne abbia valutato il merito creditizio solo in occasione della prima erogazione.

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Data di riferimento: 
06/03/2023

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. procedure concorsuali ed esecuzioni forzate, 06 marzo 2023 – Giudice Unico Irene Colladet.

Sovraindebitamento - Piano del consumatore – Banca finanziatrice – Verifica del merito creditizio del richiedente - Riscontro che deve aver effettuato in occasione di ogni successiva concessione – Presupposto necessario perché possa proporre opposizione all'omologazione.

Con riferimento ad un piano del consumatore la banca finanziatrice, per non incorrere nel divieto ex art. 69, comma 2, C.C.I. di presentare opposizione o reclamo in sede di omologazione al fine di  contestare la convenienza della proposta, deve, al momento della concessione del finanziamento a quel soggetto, averne valutato ai sensi dell'art. 124 bis del T.U.B. il merito creditizio ed è sufficiente lo abbia fatto in quel frangente non potendo certo chiedersi a quell’istituto di aver poi svolto una ulteriore valutazione sulla base di fatti sopravvenuti. Ai fini di tale verifica la banca deve infatti considerare il reddito disponibile dal sovraindebitato in quel momento, dedotto l’importo necessario a mantenere per sé e per la sua famiglia un dignitoso tenore di vita, quest’ultimo da quantificarsi ai sensi dell'art. 68, terzo comma,C.C.I. in misura non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. [nello specifico l'istituto di credito aveva inizialmente effettuato un tale riscontro ma non l'aveva più, come sarebbe stato tenuto a fare, in occasione dell'erogazione di finanziamenti successivi a quello stesso soggetto, che inizialmente poteva beneficiare di due redditi, il suo e quello della moglie, ma era poi divenuto monoreddito e la cui famiglia si era allargata per nascita di un secondo figlio oltre a quello che aveva al momento della concessione del primo prestito, onde l'effettuazione da parte di quell'istituto di detto doveroso riscontro in corrispondenza della successive attribuzioni avrebbe portato al riscontro dell'intervenuta impossibilità per il richiedente di onorare il totale dei suoi debiti in tal modo accumulati; pertanto il Tribunale ha, in sede di omologa, ritenuto che l'opposizione da quella banca sollevata doveva considerarsi come non  presentata]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29678-3ffa2.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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