Tribunale di Ancona – Fallimento: ipotesi di esclusione del diritto di prelazione dell’affittuario dell’azienda in caso di vendita di un solo ramo della stessa.

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Data di riferimento: 
08/06/2023

Tribunale Ordinario di Ancona, Sez. II civ., 08 giugno 2023 – Giudice Maria Letizia Mantovani.

Fallimento –  Vendita di un ramo d'azienda - Soggetto già titolare di un contratto d'affitto -   Impugnazione  del bando di gara - Mancata considerazione di un suo diritto di prelazione – Previsione della cessione in blocco dei soli asset mobiliari dell'azienda – Vendita di un minus - Non riconoscibilità di quel diritto – Fondamento.

Con riferimento al reclamo ex art. 36 L.F. col quale il soggetto già titolare di un contratto d'affitto d'azienda stipulato con la società poi fallita ha impugnato il bando di gara per la vendita di un ramo d'azienda lamentando il mancato riconoscimento del contratto di prelazione previsto da quel contratto, si deve ritenere, dal momento che nello specifico il tentativo di vendita concerneva il solo ramo d'azienda mobiliare, e quindi la cessione in blocco dei soli asset mobiliari, come costituenti un unico, e quindi comunque un minus rispetto all’intero complesso aziendale oggetto dell’originario contratto di affitto, cheil diritto di prelazione previsto dal contratto potesse essere escluso, ciò in quanto risulta presupposto indefettibile ai fini del suo riconoscimento di tale diritto l'identità del suo oggetto con quello del bene destinato alla vendita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29576.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ancona-8-giugno-2023-est-mantovani

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: