Tribunale di Genova – Rigetto del ricorso ex art. 67 CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e del ricorso per la liquidazione controllata nell’ipotesi in cui non sussista uno stato di sovraindebitamento attuale.

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Data di riferimento: 
20/07/2023

Trib. Genova, 20 luglio 2023, Pres. Est. Braccialini

Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Liquidazione controllata – Insussistenza di uno stato di sovraindebitamento attuale – Non ammissione alle procedure. 

Nell’ipotesi in cui l’istituto di cui all’art. 67 CCII e quello della liquidazione controllata (nel caso specifico gradatamente proposta) siano utilizzati non quali strumenti di ristrutturazione del debito, ma come metodo di “taglio” in tempi brevi del debito stesso verso un unico creditore, in un contesto economico che consente ancora di onorare le passività, pur con limitazioni nelle scelte di vita, ma senza che possa parlarsi di una definitiva ed attuale incapacità di adempimento, l’istante non può essere ammesso alla procedura di ristrutturazione del debito del consumatore (come prospettata nel ricorso introduttivo), né alla procedura di liquidazione controllata (come da ultimo richiesta).

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-genova-20-luglio-2023-pres-rel-braccialini

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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