Tribunale di Terni – Apertura della liquidazione controllata di soggetto sovraindebitato in possesso solo di redditi da lavoro dipendente: quota da non acquisire, durata della procedura e termine di insinuazione al passivo.

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Data di riferimento: 
17/07/2023

Tribunale di Terni, 17 luglio 2023 – Pres. Alessandro Nastri, Rel. Francesca Grotteria, Giud. Francesco Angelini.

Sovraindebitamento - Domanda di liquidazione controllata – Proposizione da parte di soggetto con soli redditi da lavoro dipendente - Quota di stipendio da acquisire – Circostanze da non prendersi in considerazione – Cristallizzazione del patrimonio – Ragione sottostante.

Liquidazione controllata – Reddito da lavoro dipendente – Sola componente interessata – Durata della procedura – Criteri da adottarsi.

Liquidazione controllata – Creditori - Presentazione delle domande di ammissione al passivo – Termine fissato dal giudice – Sospensione feriale ex art. 1 legge 1969/742 – Sussistenza – Fondamento.

Con riferimento alla domanda di accesso alla liquidazione controllata presentata da un soggetto sovraindebitato privo di beni mobili e immobili e in possesso del solo reddito da lavoro dipendente, deve ritenersi che, per calcolare la quota di stipendio del debitore da acquisire non debba tenersi conto della cessione del quinto gravante su detto reddito, né del pignoramento effettuato da altri creditori su detto stipendio, attesa la cristallizzazione del patrimonio al momento dell'apertura di quella procedura in virtù del richiamo agli artt. 150 e 151 effettuato dall'art. 270, quinto comma, C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento ad una procedura di liquidazione controllata che abbia ad oggetto solo la componente reddituale rappresentata dallo stipendio del ricorrente, non è possibile stabilirne da subito la durata, seppur fissata nel ricorso in tre anni, dovendosi la fine di quella procedura stabilirsi nel corso dell'eventuale e successiva procedura di esdebitazione, dichiarata la quale non potrebbe proseguire per l'acquisizione di beni futuri, in particolare delle quote di reddito non ancora maturate in quel momento; detta circostanza non esclude che nelle more del triennio possano però essere comunque acquisiti alla procedura ulteriori beni, ad esempio in virtù di una successione ereditaria, la cui liquidazione potrebbe protrarsi oltre al termine triennale fissato dall'art. 282, primo comma, C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il termine indicato dal giudice nel dispositivo di apertura della procedura di liquidazione controllata  per la presentazione a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, primo comma, secondo periodo, C.C.I. o salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile) delle domande di restituzione, di rivendicazione  o di ammissione al passivo di cui all’art. 270, comma 2, lett. d), C.C.I. si deve ritenere soggetto alla sospensione feriale di cui all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi in quella procedura  rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale, anche alla luce del richiamo, contenuto nell’art. 270, comma 2, lett. d), C.C.I. all’art. 201 C.C.I. che, all’ultimo comma, prevede l’applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all’art. 9, comma 1, C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29546.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Verona 20 settembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6472].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza