Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Presupposto oggettivo richiesto per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata, in particolare nel caso di società di persone con soci illimitatamente responsabili.

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Data di riferimento: 
11/05/2023

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 11 maggio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Enrico Quaranta, Giud. Valeria Castaldo e Marta Sodano.

Liquidazione controllata – Presupposto oggettivo - Società ricorrente – Stato non transitorio d'impotenza economico-patrimoniale – Fattore determinante sufficiente per ritenerne la sussistenza – Irrilevanza, al fine di escluderne la rilevanza, della presenza di altre situazioni concomitanti.

Liquidazione controllata – Società di persone - Sentenza di apertura della procedura -  Prodursi automatico di tale effetto nei confronti dei soci illimitatamente responsabili – Non necessità del ricorrere di ulteriori presupposti oggettivi di accesso relativi a quei soggetti.

In materia di liquidazione controllata, il presupposto oggettivo di cui all'art. 268 C.C.I. della condizione di sovraindebitamento della società ricorrente e più segnatamente della sua insolvenza va inteso quale generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità per la stessa di far fronte regolarmente, quindi con modalità normali e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, e ciò indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e dalla consistenza del patrimonio che è irrilevante sia superiore alla esposizione debitoria, come anche indipendentemente dall'eventuale esistenza ed entità dei crediti, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento di uno stato non transitorio d'impotenza economico-patrimoniale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove la domanda di liquidazione controllata sia proposta da una società di persone con soci illimitatamente responsabili, ai fini dell'accesso a quella procedura da parte degli stessi risulta irrilevante la sussistenza  in capo a quelli del presupposto oggettivo di cui all'art. 268 C.C.I., ciò in quanto il dettato dell’art. 270 CCII, prevede che la sentenza di apertura della procedura ai danni di una società di persone produca automaticamente effetto nei confronti dei suoi soci illimitatamente responsabili e che trova applicazione  in quel caso, in quanto compatibile, l'art. 256 C.C.I., ragion per cui la verifica dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII ai fini dell’accesso alla procedura va compiuta nei soli riguardi della società (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-11-maggio-2023-pres-est-quaranta

[con riferimento alla prima massima, in tema di presupposti per il riconoscimento dell'insolvenza  in sede fallimentare, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI, 20 gennaio 2020, n. 1069 https://www.unijuris.it/node/5153].

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza