Corte di Cassazione (15715/2023) – Amministrazione straordinaria di compagnia aerea: sono revocabili i pagamenti eseguiti anteriormente dalla stessa a favore del gestore dei servizi aeroportuali a conoscenza del suo stato d'insolvenza.

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Data di riferimento: 
05/06/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 giugno 2023, n. 15715 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Marco Vannucci.

Compagnia aerea in amministrazione straordinaria - Anteriore esecuzione di pagamenti a favore del gestore dei servizi aeroportuali - Conoscenza da parte di questi del suo stato d'insolvenza – Pagamento di tasse e tributi – Obbligo di accettazione ex art. 802 Cod. Nav. - Esclusione – Revocabilità – Necessario rispetto della par condicio creditorum.

In tema di azione revocatoria fallimentare, avuto riguardo ai principi dell’universalità dell’esecuzione e della sua concorsualità nonché alla centralità di sistema della par condicio creditorum, è escluso che l’art. 802 Cod. Nav., nel prescrivere che la partenza dell’aeromobile non possa essere autorizzata in mancanza del pagamento delle tasse e dei diritti dovuti al gestore dei servizi aeroportuali per le prestazioni rese, sia suscettibile di comportare l’obbligo del medesimo, ancorché a conoscenza dello stato di insolvenza del vettore, di accettare il pagamento in parola, non contemplando la norma codicistica una deroga al precetto generale dell’art. 67, comma 2, L. fall. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-5-giugno-2023-n-15715-pres-scaldaferri-est-vannucci

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29346.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 24 Aprile 2018, n. 10117 https://www.unijuris.it/node/4196].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: