Tribunale di Napoli Nord – Piano del consumatore: modalità di liquidazione del compenso all'OCC. Liquidazione parziale del creditore ipotecario, di quelli privilegiati e dei chirografari: presupposti di ammissibilità.

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Data di riferimento: 
12/06/2023

Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 12 giugno 2023 (data della pronuncia) - Giud. Giovanni Di Giorgio.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Corresponsione del compenso all'OCC – Prededucibilità - Modalità cui attenersi per garantirla – Accantonamenti in corso di procedura delle somme necessarie – Riconoscibilità di acconti.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Pagamento parziale del creditore ipotecario e di quelli privilegiati – Contestuale soddisfazione parziale anche dei chirografari . Presupposti di ammissibilità di tali previsioni.

La circostanza che l'art.71, quarto comma, C.C.I. subordini il pagamento del compenso dell’OCC nominato nell'ambito di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come liquidato dal giudice, all’esito dell’integrale esecuzione del piano non esclude la necessità che, per tali somme, stante la loro natura prededucibile, siano comunque individuate modalità atte a garantirne il pagamento integrale, seppure al termine della procedura. In tale ottica appare corretto che sia previsto che i relativi importi siano via via accantonati su conto separato e deve essere in ogni caso fatta salva, alla luce della durata del piano proposto, la possibilità dell’OCC di richiedere la corresponsione di acconti periodici, previa istanza motivata, in occasione del pagamento di un certo numero di rate del piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, quanto alla previsione della liquidazione parziale dei creditori privilegiati, il pagamento nel contempo parziale anche dei creditori chirografari si deve ritenere non comporti un'alterazione della par condicio creditorum laddove, sia contemplato nel piano l'apporto di finanza esterna da parte di un soggetto terzo; quanto alla soddisfazione non integrale di un debito ipotecario risulta necessario che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato del bene immobile su cui insiste l'ipoteca, secondo quanto previsto dall'art. 67 C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29396.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza