Corte di Cassazione - Trasferimento sede: giurisdizione e competenza in ambito CEE per l'apertura della procedura di insolvenza.
Corte di Cassazione Sez. Unite Civili, 18 maggio 2009, n. 11398 - Pres. Carbone - Rel. Rordorf.
Giurisdizione civile - Insolvenza transfrontaliera - Fallimento di società - Regolamento CE n. 1346/2000 - Competenza ad aprire la procedura di insolvenza - Giudice del centro di interessi della società - Presunzione "iuris tantum" di coincidenza della sede legale con la sede effettiva - Trasferimento della sede all'estero anteriormente al deposito dell'istanza di fallimento - Carattere fittizio - Conseguenze - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.
Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, competenti ad aprire la procedura di insolvenza sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, presumendosi - per le società e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria; ove però, anteriormente alla presentazione dell'istanza di fallimento, la società abbia trasferito all'estero la propria sede legale, e tale trasferimento appaia fittizio, non avendo ad esso fatto seguito l'esercizio di attività economica nella nuova sede, né lo spostamento presso di essa del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa, permane la giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento. (Principio affermato dalla S.C. in riferimento ad una fattispecie in cui la società, già avente sede in Italia, aveva trasferito la propria sede legale in Spagna nell'imminenza della presentazione dell'istanza di fallimento, quando la situazione d'insolvenza era già ampiamente in atto, senza che tale trasferimento trovasse riscontro nell'iscrizione nel registro delle imprese dello stato estero). (fonte CED - Corte di Cassazione)
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
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Corte di Cassazione Sezioni Unite civili 18 maggio 2009 n. 11398.pdf | 64.02 KB |