Tribunale di Mantova – Onere della prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale a carico del debitore istante in proprio.

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Data di riferimento: 
13/04/2023

Tribunale Mantova, 13 Aprile 2023. Est. Bernardi.

Richiesta da parte del debitore di dichiarazione della liquidazione giudiziale in proprio - Onere probatorio

Nell’ipotesi in cui dalla documentazione allegata, a maggior motivo se incompleta alla luce di quanto stabilito dall’art. 39 CCI, non risulti provato che la società superi le soglie di cui all’art. 2 co. lett. d) CCI e non emerga l’esistenza di debiti superiori all’importo di € 500.000,00 neppure all’esito degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza; - nell’ipotesi in cui, inoltre, non risulti dimostrato neppure lo stato di insolvenza in difetto di esecuzioni, protesti, provvedimenti giudiziali di condanna e di altri indici sintomatici, essendo onere dell’istante dar prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, va respinto il ricorso proposto da parte del debitore.

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29074.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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