Tribunale di Catania – Liquidazione giudiziale di gruppo: soggetti legittimati a richiedere l'apertura della procedura e presupposti necessari.

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Data di riferimento: 
09/11/2022

Tribunale di Catania, 09 novembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Mariano Sciacca, Rel. Alessandro Laurino.

Liquidazione giudiziale di gruppo - Legittimazione attiva – Soggetti cui può ritenrsi riconosciuta.

Liquidazione giudiziale di gruppo – Apertura della procedura – Presupposti necessari.

Stante l'assenza nel contesto dell'art.287 C.C.I., con riferimento alla disciplina della liquidazione giudiziale di gruppo, di una espressa indicazione che estenda l'ambito dei soggetti legittimati a richiedere l'apertura di quella procedura, si deve ritenere che gli stessi vadano identificati nei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 37 C.C.I. ad assumere l’iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale, vale a dire: nel debitore, negli organi e nelle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa (organi, dunque soggetti da considerarsi interni rispetto alla organizzazione del debitore - in primis il collegio sindacale o, eventualmente, il collegio dei revisori - e non società terze che abbiano poteri di direzione e controllo ai sensi degli artt. 2359 e ss. c.c.), in uno o più creditori o nel pubblico ministero [nello specifico, il Tribunale ha pertanto riconosciuto la presenza in capo alle ricorrenti, tutte società amministrate dalla stessa persona fisica, aventi le medesime sedi sociali ed interessate ad un progetto unitario nello stesso settore di mercato, della legittimazione all'apertura di un procedura di autoliquidazione di gruppo, ma ha escluso quella delle restanti società da quelle controllate, cui le ricorrenti avevano richiesto in subordine che la liquidazione giudiziale venisse estesa, non potendosi riconoscere alcuna legittimazione attiva in capo a quelle in quanto non ricorrenti e non debitrici delle ricorrenti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Costituiscono presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo: 1) la ricorrenza di uno stato di insolvenza, quale risultante dall'esposizione debitoria complessiva; 2) l'esistenza del gruppo societario e 3) l’opportunità di una procedura di liquidazione unitaria, tenuto conto delle forme di collegamento di crediti e debiti esistenti tra le diverse società e, quindi, come specificato dall’ultimo periodo del primo comma dell’art. 287 C.C.I., “tenuto conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica e produttiva , della composizione dei patrimoni delle rispettive imprese e della presenza di medesimi amministratori”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28898.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza