Tribunale di Vicenza – Criteri di fissazione delle somme necessarie al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia ex art. 268 comma 4 lettera b) CCII nella liquidazione controllata.

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Data di riferimento: 
20/02/2023

Tribunale Vicenza, 20 Febbraio 2023. Pres. Genovese. Est. Saltarelli.

Liquidazione Controllata – Fissazione delle somme necessarie al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia ex art. 268 comma 4 lettera b) CCII – Criterio di soglia stabilito per l’incapiente nell’art. 283 c.2 CCII – Applicabilità.

Nella liquidazione controllata la determinazione dell’importo destinato al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia ex art. 268 comma 4 lettera b) CCII deve essere effettuata, di regola, poiché è medesima la ratio legis della disposizione, secondo il criterio previsto dall’art.283 c.2 CCII, (relativo all’esclusione, ai fini della rilevanza delle utilità sopravvenute dell’esdebitato incapiente, degli importi destinati al mantenimento suo e della sua famiglia).

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28792/CrisiImpresa?Nella-liquidazione-controllata-il-limite-del-mantenimento-%C3%A8-fissato-alla-stregua-del-criterio-dell%E2%80%99incapiente

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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