Tribunale di Messina – L’imprenditore agricolo può fare richiesta di concordato minore indipendentemente dai requisiti dimensionali.

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Data di riferimento: 
19/12/2022

Tribunale Messina, 19 Dicembre 2022. Est. Minutoli.

Imprenditore agricolo - Concordato Minore – Legittimazione – Sussistenza – Requisiti dimensionali – Irrilevanza

L’istante che si qualifica imprenditore agricolo, non essendo soggetto alla liquidazione giudiziale né al concordato ordinario, che riguardano i soli imprenditori commerciali (artt. 121 e 84 CCII), può fare richiesta di concordato minore indipendentemente dai requisiti dimensionali ex art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), richiamato dall'art. 77 CCII, che interessano solo le imprese commerciali, in quanto solo queste, se minori, possono accedere solo alle procedure di sovraindebitamento, ivi compreso il concordato minore.

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28716.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza