Tribunale di Bergamo – Concordato semplificato ex art. 25 sexies, primo comma, CCII e richiesta di riconoscimento di misure protettive tipiche e atipiche.

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Data di riferimento: 
12/01/2023

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez.II civ. Proc. concorsuali e dell'esecuzione forzata, 12 gennaio 2022 (data della pronuncia) – Giud. designato Angela Rampazzo.

Concordato semplificato – Procedura che fa seguito ad una composizione negoziata non risolutiva della crisi – Richiesta di misure protettive sia tipiche che atipiche – Istanza in particolare di inibitoria di un potere di autotutela negoziale - Accoglibilità provvisoria in attesa della fissazione di un'apposita udienza per la sua convalida.

Dal momento che il procedimento previsto negli artt. 54 e 55 CCII reca una disciplina congiunta delle misure protettive e cautelari funzionali ad evitare la dispersione dei valori di un'impresa nel tempo necessario a dichiarare aperta una procedura concorsuale e che si deve ritenere, ai sensi dell'art 40, ultimo comma, CCII, che rientri in tale ambito anche il concordato semplificato, quale procedura cui ex art. 25 sexies, primo comma, CCII può fare ricorso l'imprenditore che abbia seguito il percorso della composizione negoziata, qualora all'esito delle trattative da lui avviate non sia stato possibile individuare una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendevano probabile la crisi e l'insolvenza, si deve considerare accoglibile la domanda dello stesso sia laddove sia volta alla sospensione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, da qualificarsi ai sensi dell'art. 54, secondo comma, primo e secondo periodo, CCII come richiesta di una misura protettiva tipica, sia laddove si concreti in una richiesta di inibitoria di un potere di autotutela negoziale, da considerarsi come istanza di adozione di una misura protettiva atipica ai sensi dell'art. 54. secondo comma, terzo periodo; misure quelle per le quali l'art. 55 CCII prevede rispettivamente, nel primo caso, ai sensi del terzo comma, che non risulti necessaria la fissazione di un'apposita udienza, nel secondo, ai sensi del secondo comma, che si debba procedere all'instaurazione di un apposito contraddittorio con i creditori destinatari di quella misura, ma si possa addivenire provvisoriamente comunque da subito al suo riconoscimento inaudita altera parte, in attesa che la stessa venga poi, in sede di udienza, confermata, modificata o revocata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28546.pdf

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano, Sez. II civ., 16 settembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6566].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza